Nuove norme per la formazione antincendio

Nuove norme per la formazione antincendio. Secondo il Decreto del Ministeriale del 10 Marzo 1998, la formazione antincendio è offerta per tipologia di rischio: basso, medio e alto. I lavoratori addetti e appartenenti alle squadre antincendio, devono ricevere una formazione che varia a seconda del livello di rischio. Ma dal 4 Ottobre 2022 sono entrate in vigore importantissime novità in materia di formazione degli addetti antincendio e non solo. Scopriamo in questo articolo le novità che riguardano le classificazioni dei livelli di rischio e le modalità di erogazione della formazione.

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La nuova legislazione dei corsi antincendio

Il 2 Settembre 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il nuovo Decreto Ministeriale 2 Settembre 2021, sulla gestione della sicurezza antincendio durante le operazioni e nelle situazioni di emergenza, in sostituzione del precedente Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998.

Sono, pertanto, abrogati l’articolo 3, comma 1 lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del D.M. 10 Marzo 1998. Il nuovo decreto è in vigore dal 4 Ottobre 2023. Tra le tante novità del decreto, ne spicca una, ovvero le denominazioni dei livelli di rischio cambiano:

Attività ad alto rischio incendio, cambiano denominazione in Attività di livello 3: attività in cui sono presenti sostanze altamente infiammabili e il potenziale di propagazione dell’incendio è elevato. Industrie e magazzini dove vengono svolte attività pericolose ai fini antincendio. Fabbriche e magazzini esplosivi, centrali termiche, impianti di estrazione di oli minerali e gas, ecc.

Attività a medio rischio incendio, cambiano denominazione in Attività di livello 2: attività in cui sono presenti sostanze infiammabili, ma la probabilità di propagazione dell’incendio è comunque limitata

Attività a basso rischio incendio, cambiano denominazione in Attività di livello 1: luoghi di lavoro in cui esistono sostanze con un basso tasso di infiammabilità e un basso potenziale di propagazione dell’incendio.

Aggiornamento formazione addetti antincendio Roma

L’articolo 5 del nuovo decreto 2 Settembre 2021, prevede la partecipazione a specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, anziché triennale, come precedentemente previsto dal D.M. 10 Marzo 1998. L’obbligo di rinnovo si adempie frequentando un corso di rinnovo entro dodici mesi dall’entrata in vigore del nuovo Decreto, ovvero entro aprile 2023, se sono trascorsi più di cinque anni dalla data dell’ultima attività formativa o di rinnovo alla data di entrata in vigore del nuovo D.M., ovvero il4 Ottobre 2022. Eventuali corsi già programmati ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, sono erogabili entro sei mesi. Il nuovo decreto prevede che metodi di insegnamento innovativi, possano essere utilizzati nelle attività di formazione e aggiornamento, limitatamente alla parte teorica.

Nuove norme per la formazione antincendio. Nello specifico, la diffusione dei contenuti formativi può essere veicolata attraverso linguaggi multimediali e strumenti informatici. Oltre alla formazione in presenza, è possibile usufruire anche della formazione in videoconferenza, ma esclusivamente in modalità di apprendimento sincrono. Resta invece vietata la formazione in e-learning (modalità di apprendimento asincrono).

Esercitazioni pratiche corsi antincendio

Il nuovo decreto impone l’obbligo di svolgere esercitazioni pratiche in presenza per tutti i livelli di rischio, anche per il livello 1, ovvero il vecchio basso rischio.

Nuove norme per la formazione antincendio

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