Realizzazione etichettatura certificata alimenti

Realizzazione e consulenza etichettatura prodotti alimentari preimballati con certificazione legale ai sensi del Reg. UE 1169/2011, D.Lgs. 231/2017.

Etichettatura

Con il Decreto Legislativo n. 145/2017, dal 5 aprile 2018 è divenuto l’obbligo di dover indicare in etichetta la sede e l’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari, al fine di agevolare la rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e di conseguenza una più efficace tutela della salute e sicurezza alimentare.

Gli alimenti immessi sul mercato non conformi al decreto possono essere comunque commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

La nuova norma si riferisce solo ai prodotti alimentari preimballati.

Nessun obbligo ulteriore è stato quindi introdotto per i prodotti venduti, sfusi o “preincartati”, al consumatore finale.

L’obbligo si applica solo ai prodotti alimentari ‘preimballati’ destinati alla vendita al dettaglio, nonché alle cosiddette collettività, ad esempio bar, esercizi pubblici e di ristorazione, catering).

Si noti bene, tuttavia, che nel caso di alimenti destinati alla vendita a operatori commerciali – come le anzidette collettività – la tabella nutrizionale non deve necessariamente venire stampata sull’etichetta, ma è sufficiente sia trasmessa al cliente nei documenti commerciali (es. schede tecniche), che devono in ogni caso accompagnare o precedere la spedizione.

Sanzioni mancata etichettatura

L’ Art. del D.Lgs. 231/2017 definisce anche le sanzioni per le violazioni degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare di cui all’articolo 8 del regolamento UE 1169/2011:

L’operatore, diverso dal soggetto responsabile (quindi ad esempio chi commercializza nel proprio esercizio un alimenti etichettato da altri) che fornisce alimenti dei quali conosce o presume la non conformità alle disposizioni del regolamento, è punito con la sanzione da € 500 a € 4.000

Il soggetto che modifica le informazioni che accompagnano un alimento, è punito con la sanzione da € 2.000 a € 16.000

L’operatore che non assicura la correttezza delle informazioni trasmesse ad altri operatori è punito con la sanzione da € 1.000 a € 8.000. Tale sanzione si applica tanto a chi commercializza alimenti preimballati e non preimballati.

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