Revisione legale menù servizi della ristorazione

Adeguamenti e revisione legale menù ristoranti e servizi collettivi della ristorazione, nei quali devono comparire alcune diciture obbligatorie introdotte da vari regolamenti comunitari e nazionali.

Le principali diciture che devono comparire riguardano:

La presenza di sostanze che possono causare disturbi in soggetti allergici o intolleranti;

La presenza di alimenti congelati o surgelati all’origine;

La presenza di prodotti ittici destinati ad essere consumati crudi o parzialmente crudi.

La normativa vigente impone l’esplicita indicazione delle materie prime e ingredienti che sono congelati o surgelati all’origine.

Tale indicazione spesso è spesso comunicata al cliente attraverso l’applicazione di un asterisco riportato affianco alla materia prima (es. gamberi*) con una dicitura spesso non corretta quale “l’alimento potrebbe essere congelato a seconda della disponibilità stagionale”.
Questo tipo di informazione, non corretta, espone l’OSA al reato di tentata frode nell’esercizio del commerciocome descritto dall’art. 515 del Codice di procedura Penale.

Molto spesso le corrette diciture non vengono rispettate dai ristoratori, perché nell’immaginario collettivo, un prodotto alimentare non fresco, quindi congelato o surgelato all’origine, determina una perdita delle proprietà qualitative dello stesso.

Per quanto riguarda invece i prodotti ittici destinati ad essere somministrati crudi, il Reg.CE 853 definisce in maniera chiara e univoca non solo le modalità per eseguire un corretto processo di bonifica sanitaria, ma anche le corrette diciture da inserire nei menù per il pesce destinato ad essere somministrato crudo come carpacci, cruditè, ecc…

SANZIONI

Codice di Procedura Penale Art. 515 Frode nell’esercizio del commercio”. Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065,00.

D.Lgs. 231/2017

Art. 4 Violazione degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare di cui all’articolo 8 del regolamento:

L’operatore, diverso dal soggetto responsabile (quindi ad esempio chi commercializza nel proprio esercizio un alimento etichettato da altri) che fornisce alimenti dei quali conosce o presume la non conformità alle disposizioni del regolamento, è punito con la sanzione da € 500 a € 4.000;

L’operatore che modifica le informazioni che accompagnano un alimento, è punito con la sanzione da € 2.000 a € 16.000

Art. 5 “Violazione degli obblighi relativi all’apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all’art 9, paragrafo 1, art. 10 paragrafo 1 e allegato III del regolamento: La mancata apposizione delle indicazioni relative alla presenza di allergeni viene punita con sanzione pecuniaria da € 5.000 a € 40.000.

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