Medicina del lavoro e nomina medico competente

TITOLO I SEZIONE V° D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Ogni Azienda, dopo aver effettuato la Valutazione dei Rischi prevista dal Decreto Legislativo 81/08 (cosiddetto “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza del Lavoro”) qualora siano presenti rischi per la salute dei lavoratori per i quali la legge impone di attivare la Sorveglianza Sanitaria, deve nominare un Medico Competente.

Tale ruolo può essere svolto da Medici Specialisti in Medicina del Lavoro e Medici Specialisti in Igiene e Medicina Preventiva oppure Medicina Legale. Anche i medici delle Assicurazioni posso ricoprire tale ruolo, ma solo dopo aver effettuato uno specifico corso post specializzazione.

  1. Il Datore di Lavoro può scegliere fra tre opzioni (art. 39 del D. Lgs.vo 81/08):
  2. Affidarsi ad uno studio professionale che assegna all’Azienda un proprio Medico Competente;
  3. Convenzionare un Medico Competente libero professionista.
  4. Assumere alle proprie dipendenze un Medico Competente.

La sorveglianza sanitaria, come descritta nel D.Lgs. 81/2008 è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Le visite mediche ai lavoratori svolgono un’importantissima azione preventiva e di tutela del datore di lavoro, poiché scongiurano la possibile imputazione a quest’ultimo di patologie pregresse acquisite prima del rapporto lavorativo.

Sorveglianza sanitaria

Durante il rapporto lavorativo, invece la sorveglianza sanitaria svolge un ruolo fondamentale per evidenziare possibili patologie insorte a causa dell’attività lavorativa svolta:

  • Agenti chimici, come gli acidi, le basi forti o pericolosi in generale, venuti in contatto gli apparati, in particolare quello respiratorio, digerente, tegumentario, e le ripercussioni sul sistema nervoso; sostanze aerodisperse di variabile tossicità intrinseca, le quali però una volta inalate possono dare conseguenze di vario tipo. Queste sostanze sono in primis le fibre di asbesto che causano asbestosi, poi la polvere di carbone (evenienza rara ai giorni nostri);
  • Agenti fisici, quali le radiazioni ionizzanti o non ionizzanti, di energia varia, in particolare raggi ultravioletti, raggi X, raggi gamma, il rumore, le vibrazioni, il microclima;
  • Agenti biologici: batteri, virus, parassiti;
  • Fattori di rischio psicosociali: stress lavoro correlato;
  • Fattori di rischio come Movimentazione Manuale dei Carichi, scorrette posture durante
  • l’attività lavorativa, esposizione a lavoro notturno.

 

Gli obblighi del medico competente ai sensi del comma 1, art. 25, D.Lgs. 81/2008:

  • Visita degli ambienti di lavoro e individua con il datore di lavoro e il RSPP i rischi specifici;
  • Visiona i risultati degli eventuali campionamenti ambientali effettuati;
  • Analizza gli eventuali provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
  • Programma e attua con il Datore di lavoro e il RSPP le misure preventive e protettive individuate per ridurre i rischi specifici;
  • Individua DPI adeguati (per ogni rischio e per ogni lavoratore);
  • Collabora alla redazione del DVR;
  • Predispone i protocolli sanitari per i dipendenti;
  • Verifica idoneità alla mansione specifica dei lavoratori con stesura protocollo sanitario personalizzato.

Con il servizio di medicina del lavoro di Studiolab è possibile richiedere le visite mediche direttamente presso le aziende.