I luoghi di lavoro esposti al rischio radon

I luoghi di lavoro esposti al rischio radon. Il radon è un gas prodotto nelle rocce o nel suolo, a causa del decadimento radioattivo degli elementi chimici Uranio e Torio. Come ha osservato nel 2008 il Comitato scientifico delle Nazioni Unite sugli effetti delle radiazioni ionizzanti (UNSCEAR), il radon è la fonte della maggiore esposizione e dose di radiazioni ionizzanti per la popolazione. Il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale dell’Inail (Dimeila), ha recentemente redatto una scheda informativa dal titolo “Prevenzione e protezione dall’esposizione al radon negli ambienti di lavoro ai sensi della normativa vigente”.

La scheda Inail curata da R. Trevisi e F. Leonardi, ricorda che il gas radon “può essere presente in ogni luogo di lavoro, indipendentemente dalla tipologia di attività ivi svolta”. Infatti, dal punto di vista normativo, “l’esposizione dei lavoratori al radon è gestita come un’esposizione esistente”. Si ricorda il significato nella definizione n. 134 del D.Lgs. n. 101/2020 (“Situazione di esposizione esistente”): una situazione di esposizione già esistente quando si deve prendere una decisione in merito al suo controllo e le misure di emergenza non sono necessarie o non sono più necessarie.

La valutazione del rischio serve come misura della concentrazione media annua nell’aria e prescrive azioni correttive (interventi di ripristino), qualora si riscontrassero livelli superiori a quelli di riferimento. Per i luoghi di lavoro, tale LdR “equivale ad una concentrazione media annua di radon nell’aria pari a 300 Bq/m3”.

Gli autori ricordano poi che, il livello di riferimento LdR è “un valore di concentrazione al di sopra del quale non è  consentita l’esposizione derivante dalle condizioni sopra descritte” e, “al di sotto del quale, si continuerà ad attuare l’ottimizzazione della protezione”. (D.Lgs. 101/2020, articolo 6). Ciò significa che “laddove i valori di concentrazione di radon siano superiori al LdR, il datore di lavoro è obbligato ad adottare misure correttive per ridurre la concentrazione al livello più basso ragionevolmente ottenibile, sulla base delle istruzioni tecniche dell’esperto dell’intervento correttivo”.

Tuttavia, anche se i livelli di radon non superano il LdR, si raccomanda di ridurre la presenza di radon al valore più basso possibile, se le condizioni lo consentono, per proteggere la salute dei lavoratori. Ridurre le concentrazioni di radon indoor è , infatti, una misura a tutela di tutti gli occupanti” (non solo dei lavoratori).

Si precisa poi che, essendo il suolo spesso fonte di radon, esso “fornisce il maggior contributo ai livelli di radon indoor” e quindi tutte le “attività lavorative svolte in siti sotterranei (miniere, gallerie, tunnel, scantinati, magazzini ecc.), potrebbero essere più suscettibili al problema, così come le attività lavorative in cui sono previsti grandi movimentazioni d’acqua”.

Passiamo poi in rassegna i luoghi di lavoro individuati dalla norma, che sono:

“Luogo di lavoro interrato (Definizione 86-bis – ‘Luogo di lavoro sotterraneo’): Ai fini dell’applicazione del capo 4 capo 1, un locale o un ambiente con almeno tre pareti interrate al di sotto del livello del suolo, anche se tali pareti sono a diretto contatto con l’ambiente circostante motivo o no – D.Lgs. 203/2022);

Luoghi di lavoro ubicati ai piani terra e seminterrati: ubicati in aree prioritarie determinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano (ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 101/2020 e s.m.i.);

Specifiche attività lavorative: identificate nell’ambito delle azioni previste dal Piano Nazionale di Azione Radon (PNAR)”;

“Impianti termali”.

Si segnala infine che, in adempimento delle azioni previste dal PNAR, verranno successivamente emanate “Linee guida contenenti indicazioni tecniche per la stima dell’esposizione cumulativa al radon e della relativa dose efficace”. In questo contesto, “l’esposizione cumulativa (2000 ore/anno) ad una concentrazione media annua di radon di 300 Bq/m3, equivale ad un’esposizione cumulativa di radon di 600 kBq h/m3. Si ricorda che si applicano i fattori di conversione convenzionali; la dose di radon (come riportato nella scheda con riferimento alle informazioni 2017 della Commissione Internazionale per la Protezione Radiologica – ICRP).

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