DVR Roma

DVR Roma: Redazione DVR a Roma per tutti i tipi di aziende

  • DVR per ufficio Roma. Siamo specializzati anche per la redazione di DVR per uffici Roma di tutte le dimensioni;
  • DVR per museo Roma;
  • DVR per clinica Roma;
  • DVR per palestra Roma;
  • DVR per scuola Roma;
  • DVR per albergo Roma e DVR per Hotel Roma;
  • DVR per studio odontoiatrico Roma;
  • DVR per centro estetico Roma;
  • DVR per supermercato Roma;
  • DVR per studio medico Roma e DVR per dentista Roma;
  • DVR per officina Roma;
  • DVR per ristorante Roma.

Quanto costa la redazione di un DVR?

La redazione di un DVR a Roma costa a partire da circa 200 euro. Se vuoi sapere quanto costa fare il DVR per la tua azienda, contattaci al Numero Verde Gratuito 800910683 per un preventivo gratuito.

 

Dove si consulta il DVR? 

Una volta redatto, il DVR deve essere consultato presso il luogo di lavoro, a disposizione dell’RLS. La custodia del DVR deve essere effettuata secondo le modalità indicate nel D.Lgs. 81/08, che regola le possibilità di conservazione:

  • Su carta;
  • Su supporto informatico.

Il DVR è obbligatorio per tutte le aziende?

Il DVR è obbligatorio per tutte le aziende in cui è presente anche una sola tipologia dei seguenti lavoratori:

  1. Stagista;
  2. Soggetto in formazione.
  3. Tirocinante;
  4. Volontario;
  5. Lavoratori a chiamata.
  6. Socio lavoratore.

L’articolo 17 della Legge 81/08, prevede che la valutazione dei rischi e la connessa predisposizione del DVR, costituiscono un obbligo del datore di lavoro non delegabile. Ciò significa che tutte le aziende con almeno un lavoratore, oltre al datore di lavoro, sono obbligate a redigere il DVR ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

Dove si richiede il DVR?

E’ possibile richiedere il DVR al team di Studiolab, inviando un’e-mail dal nostro form di contatto, cliccando QUI >

Cosa si intende per DVR?

Per DVR si intende Il Documento di Valutazione dei Rischi, meglio conosciuto con l’acronimo di DVR, ovvero un documento che identifica i possibili rischi sul luogo di lavoro e viene utilizzato per analizzare, valutare e tentare di prevenire situazioni pericolose per i lavoratori. Infatti, dopo una valutazione del rischio, viene posto in essere uno specifico piano di prevenzione e protezione, con l’obiettivo di ridurre al minimo, o se possibile eliminare del tutto, la probabilità di situazioni pericolose per i lavoratori. 

Entro quanto va redatto il DVR? 

Originariamente gli articoli 28 e 29 della Legge 81/08, prevedevano che in sede di costituzione di una nuova società, il datore di lavoro dovesse redigere il DVR entro 90 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa. Tuttavia, con la promulgazione della Legge 161/14, la normativa è cambiata, nel senso che ora i datori di lavoro sono tenuti a richiamare immediatamente l’attenzione sui rischi e sui pericoli esistenti all’interno dell’azienda. Pertanto, il DVR va redatto contestualmente alla costituzione dell’impresa.

Il DVR quando va fatto?

Il DVR va fatto ogniqualvolta ci sono dei lavoratori in azienda. Ricordiamo che nella definizione di lavoratore, sono ricompresi anche i lavoratori con contratti a termine, gli stagisti e i tirocinanti. Puoi trovare maggiori informazioni sulla definizione di lavoratore, nelle FAQ della sezione sicurezza sul lavoro del nostro sito web>.

Chi redige il DVR?

Il responsabile della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi è il Datore di Lavoro, questo infatti è uno dei suoi tanti obblighi indelegabili, ma in ogni caso, può decidere di affidarsi ad un tecnico specializzato in sicurezza sul lavoro per una consulenza e la formazione dei lavoratori. Oltre al datore di lavoro, vi sono altri professionisti che, a seconda delle circostanze previste dalla legge, partecipano alla redazione del DVR: 

  1. Il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), che supporta i datori di lavoro nella fase di valutazione dei rischi e aiuta a pianificare le misure di salvaguardia e prevenzione;
  1. Il Medico competente (MC), che contribuisce alla valutazione dei rischi specifici relativi alla salute dei lavoratori ed è responsabile dello sviluppo di un processo di sorveglianza sanitaria;
  1. I rappresentanti dei lavoratori (RLS) sono preventivamente consultati sul contenuto della valutazione dei rischi e devono riceverne copia per conferma di ricezione;
  1. I preposti alla sicurezza, che hanno l’obbligo di vigilare sull’attività lavorativa.

 

 

Valutazione del Rischio: in cosa consiste 

Il primo passo per adempiere alla normativa sulla sicurezza sul lavoro è, quindi, quello di valutare i rischi attraverso la redazione del DVR, riducendo la possibilità di avere infortuni e/o contrarre malattie professionali.

  • Valutazione del Rischio Incendio redatta ai sensi del D.M. 2-9-2021;
  • Nomina medico competente;
  • Valutazione del Rischio Chimico redatto con metodologia Mo.Va.Risch;
  • Valutazione del Rischio Movimentazione Manuale dei Carichi redatta con metodologia Niosh ISO 11228 – 1;
  • Redazione Piano di Emergenza ed Evacuazione;
  • Valutazione del Rischio Disergonomico ISO 11228 – 3;
  • Valutazione del Rischio Stress Lavoro – Correlato Linee Guida INAIL 19 Ottobre 2017;
  • Verbale consegna Dispositivi di Protezione Individuali.
  • Valutazione del Rischio Elettrico Titolo III del D.Lgs. 81/08;
  • Valutazione del Rischio Stress Termico Allegato IV;
  • Requisiti dei luoghi di lavoro.

Come deve essere il DVR per essere valido?

Il DVR per essere valido, non deve essere un copia – incolla per tutte le aziende e non deve limitarsi alla descrizione dell’organigramma della sicurezza, al codice ATECO dell’attività e tutti i pericoli connessi all’attività svolta, ma, bensì deve essere redatto, dopo un’attenta analisi dei rischi presenti nell’azienda. Propedeutico alla redazione del DVR, è pertanto l’esecuzione di un sopralluogo da eseguirsi in maniera molto approfondita dal parte del RSPP, per analizzare tutti i cicli produttivi aziendali.   

Analizzare tutte le fasi del lavoro in azienda, identificare tutti i pericoli associati a ciascuna fase e quantificare tutti i rischi che si presentano. Un programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza dovrebbe essere sempre presente in un DVR, con i nominativi dei relativi responsabili dell’attuazione e le relative tempistiche di realizzazione. Per configurare il DVR è necessario un sopralluogo da parte di un tecnico della sicurezza che, effettuando le necessarie registrazioni e misurazioni, sarà in grado di valutare quantitativamente tutti i rischi.   

È per questi motivi che non è possibile configurare un DVR senza controllo tecnico. I cosiddetti “DVR online”, ovvero quelli che vengono realizzati senza una visita professionale in azienda, sono gravemente inadeguati e nel caso di ispezioni ufficiali degli organi di vigilanza, possono costare salatissime sanzioni o denunce penali al datore di lavoro.  

Sanzioni se non si ha il DVR

L’azienda che non redige il Documento di Valutazione dei Rischi, o lo redige in maniera erronea, rischia le seguenti sanzioni: 

  • Sospensione dell’attività imprenditoriale da 3 a 6 mesi o multa da 2.500,00 a 6.400,00 euro. 
  • La redazione incompleta o errata del DVR, oppure omissione delle misure di miglioramento dei livelli di sicurezza e salute, mancanza delle misure di prevenzione e protezione e attribuzione di compiti e responsabilità: sanzione da 2.000,00 a 4.000,00 euro; 
  • Inadeguata redazione del DVR per omissione di istruzioni sulla relazione di valutazione per tutti i rischi, individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici, o requisiti di competenza riconosciuta, esperienza specifica e formazione adeguata: sanzione da 1.000,00 a 2.000,00 euro. 

  

Sanzioni penali a carico del Datore di Lavoro per mancato DVR

La mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, comporta la pena della reclusione, che aumenta da quattro a otto mesi, se l’azienda rientra tra queste tipologie:

  • Aziende con più di 200 dipendenti;
  • Industria mineraria con più di 50 lavoratori;
  • L’azienda produce e immagazzina esplosivi, polvere da sparo e munizioni;
  • Strutture ospedaliere e di cura pubbliche e private con più di 50 dipendenti;
  • Centrali termiche;
  • Aziende in cui le attività espongono i lavoratori a rischio biologico, mutageno e cancerogeno e attività di manutenzione, rimozione, manipolazione e recupero dell’amianto;
  • Attività di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (cantiere temporaneo o mobile) in cui sono coinvolte più imprese e si ipotizza un ammontare di lavoro di almeno 200 operai al giorno.

Scopri come evitare le sanzioni per le violazioni alla sicurezza sul lavoro!

Il DVR deve avere data certa?

Forse non tutti sanno che il DVR deve avere una data certa, anche se redatto con le procedure standardizzate. Data certa del DVR, vuol dire che il suo autore, deve poter dimostrare che il documento è stato redatto con un preciso riferimento di data. Per questo è sufficiente che l’RSPP, il medico del lavoro (se previsto) e il RLS, sottoscrivano il documento. In assenza del medico del lavoro e dell’RLS, è necessario documentare la data inviando il documento in formato pdf tramite Posta elettronica certificata