Vendere cibo scaduto o avariato non è più reato penale.

Ristoranti, esercizi di vendita di generi alimentari, stabilimenti di produzione che non rispettano le più basilari norme igienico – sanitarie e che vendono cibi in cattivo stato di conservazione, ovvero scaduti, insudiciati, infestati da parassiti, contenenti additivi chimici non autorizzati o residui di pesticidi nocivi per l’uomo.

Tutto ciò fino a oggi era punito con la denuncia in Procura della Repubblica, l’arresto, una sanzione pecuniaria fino a 60 mila euro per il reato di frodi tossiche e la sospensione dell’attività, ai sensi del Decreto Legislativo 283 del 1962.

Dal 26 Marzo 2021 però, il Decreto Legislativo 283 del 1962, che tutelava la salute pubblica sarà abrogato. E così anche il divieto di importare prodotti alimentari non conformi agli attuali criteri di sicurezza alimentare. Una inspiegabile depenalizzazione, a scapito della così ricercata nel nostro paese, tutela della salute pubblica.

Tutte le violazioni che una volta erano severamente punite come reato penale, saranno sanzionate con una banale ammenda fino a 3 mila euro.

Un duro colpo alla sicurezza alimentare, inflitto dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 27 del 2 febbraio 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale l’11 Marzo scorso. Il Decreto, adegua la normativa nazionale a un regolamento dell’Unione europea, il 625/2017, che ridefiniscine le modalità di controllo ufficiale da parte degli agenti di polizia giudiziaria lungo la filiera agroalimentare. Il regolamento però, nel suo testo originario, non prevedeva l’abrogazione dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 283 del 1962.

A sollevare il caso, un pool di magistrati tra cui Vincenzo Pacileo, procuratore aggiunto di Torino per la tutela del consumatore, che così si è espresso:

“Per sessant’anni, il Decreto Legislativo 283 del 1962, ha fatto il suo onesto servizio. Ha svolto una funzione importantissima di tutela della salute pubblica. Ora, invece, con una soluzione sorprendente e inopinata, viene abrogato. E non vedo come colmare questo vuoto, visto che non si tratta di una depenalizzazione e non è prevista una trasformazione della norma in illecito amministrativo”.

Il Decreto Legislativo 283 del 1962, era applicato nei casi in cui le ispezioni da parte degli organi di vigilanza come ASL servizio igiene alimenti e nutrizione, Carabinieri del nucleo NAS, nei locali di vendita al dettaglio di generi alimentari o nei ristoranti, constatavano la presenza di alimenti infestati da parassiti o in cattivo stato di conservazione.

Solo a Torino, il 70% dei procedimenti in materia di violazioni sulla sicurezza alimentare, si riferiva a contestazioni all’articolo 5 il Decreto Legislativo 283 del 1962. L’intensificazione dei controlli da parte di ASL e altri organi di vigilanza, aveva determinato un aumento dei fascicoli stimato del 30-40% all’anno.

Poiché non era contenuta nella bozza di decreto trasmessa dal governo Conte al Parlamento per il parere, prima dell’approvazione definitiva, non è chiaro come si sia arrivati a questa inspiegabile abrogazione.

Né si poteva evincere dal discorso del neo ministro del MIPAAF, Stefano Patuanelli, il quale, due giorni prima della pubblicazione del decreto, il 9 Marzo 2021, illustrando il programma del governo Draghi alla Commissione Agricoltura del Senato, si impegnava a rivedere le sanzioni in modo da renderle più efficaci, maggiormente proporzionate agli illeciti, nonché più organiche a livello settoriale”, prevedendo una riforma del quadro penale dei reati agroalimentari.

Il quadro sanzionatorio sui reati alimentari è fermo alle norme del Regio Decreto delle leggi sanitarie del 1930 e alla legge sull’igiene degli alimenti, ovvero al Decreto Legislativo 283 del 1962.

E’ indispensabile rimediare prima che la salute pubblica ne paghi le conseguenze – ha scritto anche l’ex procuratore di Civitavecchia, Gianfranco Amendola – attraverso l’emanazione di decreto correttivo, prima che il nuovo provvedimento diverrà operativo”.

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