Protocolli Covid -19 per aziende. La revisione dei protocolli di sicurezza aziendali, è finalmente avvenuta il 6 aprile 2021, dopo un approfondito confronto che ha portato alla sottoscrizione della nuova versione del “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Il documento aggiorna e rinnova il precedente protocollo, su invito del Ministro del lavoro e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali, in attuazione dell’art. 1, comma 1, numero 9 del DPCM 11 Marzo 2020, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e associazioni sindacali.
Tutte le tipologie di aziende, dovranno, pertanto, redigere un protocollo di sicurezza interno, sulla base delle nuove linee guida nazionali. La mancata attuazione dei Protocolli Covid -19 per aziende, o la redazione di protocolli che non assicurino adeguati livelli di protezione per i lavoratori e i clienti, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Con questa nuova versione, il protocollo viene modificato anche nel titolo, correggendo finalmente un’imprecisione: il nome corretto del nuovo coronavirus è SARS-CoV-2 e non COVID-19, che è invece il nome della malattia respiratoria causata dal virus.
L’obiettivo del nuovo protocollo condiviso per gli ambienti di lavoro
Il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro”, tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, già descritte nei protocolli nazionali del 14 Marzo e 24 Aprile 2020. Quest’ultimi vengono aggiornati tenendo conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo, soprattutto dall’ultimo DPCM del 2 Marzo 2021 del Governo Conte. Il documento contiene le linee guida generali per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, le quali devono essere intese come una base per redigere protocolli aziendali personalizzati sull’effettiva realtà lavorativa.
Il protocollo conferma, come già indicato nelle precedenti edizioni, che il virus SARS-CoV-2 “rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure di prevenzione uguali per tutta la popolazione”. Il protocollo segue, pertanto, la logica prevenzionistica e attua le prescrizioni del legislatore e dell’Autorità Sanitaria Nazionale.
Protocolli di sicurezza Sars CoV -2: dispositivi di protezione individuale, trasferte e riammissione al lavoro
Alcuni punti salienti del nuovo protocollo:
- garantire il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, nonché per quelle non sospese;
- raccomandare, in particolare per le attività produttive, che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
- assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale;
- favorire, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali”.
Rispetto alle precedenti versioni, l’attuale protocollo condiviso riporta diverse novità, in relazione all’evoluzione normativa. Viene, inoltre abbandonata la dicitura di “ smart working”, in favore di “lavoro agile”.
Riguardo all’uso dei dispositivi di protezione individuale, nel punto 6 del Protocollo condiviso si indica che “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore, (mascherine FFP2). L’uso di questi dispositivi non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, nel rispetto delle prescrizioni del DPCM 2 Marzo 2021”.
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