L’obbligo di formazione dei lavoratori sulla sicurezza. Ancora prima di un mero obbligo di legge, la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rappresenta un percorso fondamentale per conoscere i rischi e le situazioni pericolose a cui il lavoratore è sottoposto. Conoscere i rischi vuol dire prevenirli, evitarli e ridurli.
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La formazione e l’aggiornamento possono contribuire a instaurare un ambiente di lavoro più sicuro e consapevole dei corretti comportamenti da adottare. Ma quali adempimenti impone la normativa nazionale? quali obblighi sono prescritti per i datori di lavori, i lavoratori e tutte le figure della prevenzione coinvolte nel sistema di gestione della sicurezza aziendale?
In questo articolo, facciamo chiarezza sul concetto di “formazione lavoratori” in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’obbligo di formazione dei lavoratori sulla sicurezza
La normativa italiana in ambito di sicurezza nei luoghi di lavoro, è rappresentata dal D.Lgs. 81/08. L’articolo 37, specifica come il datore di lavoro debba sottoporre i lavoratori a un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza.
Tale obbligo riguarda le imprese di qualsiasi settore, ogni volta in cui venga assunto un nuovo lavoratore, oppure nel caso in cui:
- al lavoratore sia affidata una mansione diversa dalla precedente;
- siano introdotti nuovi macchinario attrezzature di lavoro, tecnologie, sostanze e miscele pericolose.
Le modalità con cui deve essere svolta la formazione, i contenuti minimi e la durata della stessa, sono stabiliti nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Ciò che è importante sapere è che, in caso di lavoratore neoassunto, egli deve essere formato “anteriormente o, se ciò non fosse possibile, contestualmente all’assunzione“. In quest’ultimo caso, il percorso formativo dovrà essere assolto entro e non oltre i 60 giorni dall‘effettiva assunzione.
Inoltre, come previsto al comma 12 dell’articolo 37 del D.Lgs.81/2008, i percorsi formativi in materia di sicurezza dei lavoratori, devono essere svolti durante l’orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico del lavoratore stesso.
Il lavoratore, pertanto, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 81/2008, è obbligato a partecipare ai corsi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro.
Formazione lavoratori generale e specifica ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
Secondo quanto prescritto dall’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011, il percorso di formazione dei lavoratori prevede l’apprendimento di un modulo generale e un modulo specifico. Nel dettaglio:
- parte comune formazione generale: ha una durata comune per tutte le classi di rischio di almeno 4 ore. Gli argomenti devono riguardare: diritti e doveri delle diverse figure della prevenzione aziendali, gli organi di vigilanza, i concetti di rischio e pericolo, la prevenzione e protezione dai rischi e l’organizzazione della prevenzione aziendale. Questi contenuti non cambiano in base all’azienda e al codice ATECO di riferimento;
- parte formazione specifica: ha una durata non inferiore a 4, 8 o 12 ore a seconda della classificazione di rischio dell’attività, basso, medio, alto e riguarda i rischi specifici riferiti alle mansioni specifiche svolte dai lavoratori, i possibili danni e le misure di prevenzione e protezione.
Il numero di ore per la formazione generale e specifica prevede, pertanto, la seguente durata minima complessiva:
- attività a rischio basso: 8 ore (4 generale + 4 specifica);
- attività a rischio medio: 12 ore (4 generale + 8 specifica);
- attività a rischio alto: 16 ore (4 generale + 12 specifica).
Formazione sulla sicurezza dei lavoratori Roma: i corsi di aggiornamento
A prescindere dal livello di rischio dell’azienda, gli aggiornamenti della formazione generale + specifica, sono previsti ogni 5 anni, per una durata minima di 6 ore per tutti i lavoratori.
Come specificato nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, durante il corso di aggiornamento, non dovranno essere trattati gli stessi argomenti dei corsi generali, ma andranno approfondite le tematiche delle evoluzioni normative:
- aspetti giuridico-normativi;
- approfondimento rischi specifici a cui sono esposti i lavoratori;
- organizzazione e gestione della sicurezza aziendale;
- fattori di rischio e misure di prevenzione.
Precisiamo che l’aggiornamento non riguarda la formazione generale di 4 ore, ma bensì la formazione specifica, riguardante i rischi specifici a cui i lavoratori sono esposti nell’espletamento della loro funzione.
Corsi di formazione lavoratori in modalità online
L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, ha consentito ai lavoratori di frequentare i corsi in modalità online, ma solo la formazione generale e gli aggiornamenti.
Successivamente, l’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, ha poi esteso la facoltà di frequentare i corsi online, anche alla formazione specifica per i lavoratori delle aziende a rischio basso, purchè sussistano le seguenti condizioni:
- facile di accesso alle tecnologie impiegate;
- familiarità con l’uso del computer;
- ottima comprensione della lingua utilizzata.
Quindi, ricapitolando, possono essere svolti in modalità online:
- formazione generale;
- formazione specifica per rischio basso in base all’effettiva mansione del lavoratore, (non è consentita per quelle mansioni che espongono il lavoratore ad alto rischio);
- aggiornamenti.
Corsi sulla sicurezza obbligatori: sospensione dell’attività
Oltre all’importanza per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, eseguire la formazione ai lavoratori è fondamentale anche per evitare pesanti sanzioni all’azienda.
In particolare, con il recente Decreto 146/2021 che prevede un provvedimento di sospensione dell’attività per le aziende inadempienti, tra le diverse casistiche è prevista anche la sospensione del lavoratore per omessa formazione e addestramento e un’ ammenda di € 300,00 per ogni lavoratore non formato.
Ricordo, infine, che la formazione dei lavoratori non va confusa con altri corsi obbligatori come ad esempio il corso antincendio e il corso di primo soccorso. Questi ultimi andranno svolti dagli addetti alla gestione delle emergenze.
L’obbligo di formazione dei lavoratori sulla sicurezza non è un costo ma un valore aggiunto!
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Giuliano Vasciaveo – RSPP docente qualificato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.