La valutazione del rischio delle cadute in piano

La valutazione del rischio delle cadute in piano. Come descritto in un rapporto dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha), le cadute in piano rappresentano il maggior numero di infortuni in tutti gli ambienti lavorativi, compreso il lavoro in ufficio, e rappresentano il principale motivo di astensione dal lavoro per periodi superiori ai tre giorni, soprattutto nelle piccole e medie imprese. Questa statistica è valida anche in Italia, per la quale le cadute in piano rappresentano la terza causa di infortunio di tutti i settori produttivi, con circa il 15% del totale degli infortuni avvenuti con cause note. Questa tipologia di incidente può avere gravi conseguenze per il lavoratore e l’azienda, con assenze fino a 38 giorni.

Gli indennizzi corrisposti a seguito degli scivolamenti in piano, sono pari a oltre 90 milioni di euro e rappresentano una delle prime voci di risarcimento erogati dall’Inail.

[fonte: http://bancadaticsa.inail.it/bancadaticsa/login.asp].

Il rischio che negli ambienti di lavoro possa verificarsi la caduta accidentale dei lavoratori, è una condizione di pericolo ben nota per la normativa italiana sulla sicurezza sul lavoro. Si veda, infatti, l’art. 7 secondo paragrafo del Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, modificato prima nell’art. 33 del d.lgs. n. 626 del 1994, e i paragrafi 1.3.2. del D.Lgs. n. 81 del 2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di lavoro, il quale prescrive che: “i pavimenti dei luoghi di lavoro presentino condizioni tali da rendere sicuro il movimento e il transito delle persone e dei mezzi, prescrivendo che questi siano fissi, stabili ed antisdrucciolevoli, esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati o pericolosi, oltre ad essere non ingombrati da materiali che possano ostacolare la normale circolazione”.

La definizione di antisdrucciolevolezza viene menzionata nel Decreto Ministeriale n. 236 del 1989, riguardante le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche. Il D.M. 236/1989, stabilisce che per pavimentazione antisdrucciolevole, si intende una pavimentazione realizzata con materiale il cui coefficiente di attrito (CoF), misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. Rep. CEC. 6/81 (BCRA), sia superiore ad un valore minimo determinato.

PROVE SU PIANO INCLINATO TEST ON INCLINED PLANE
E D :0;B Scivolosità pericolosa/Dangerous sliding
:02: D E D :0=B Scivolosità eccessiva/Exccessive sliding
:0>: D E D :0@> Attrito soddisfacente/Satisfactory friction
E C :0@> Attrito eccellente/Excellent friction

Pertanto, il rischio di caduta in piano è un rischio normato a tutti gli effetti di legge, il quale deve essere obbligatoriamente valutato nel Documento di Valutazione dei Rischi, e per il quale vanno identificate adeguate misure protettive, volte a ridurre il rischio per tutti gli occupanti il luogo di lavoro.

Pur trattandosi di rischi specifici più significativi per alcuni ambienti di lavoro e per determinate mansioni, ovvero per tutte quelle attività svolte su piani di calpestio bagnati o resi umidi da sostanze liquide di varai natura, grasse o oleose, lo scivolamento e slittamento sulla pavimentazione, rappresentano fattori di rischio generici, poiché riguardano tutti i luoghi di lavoro. In una qualsiasi tipologia di ambiente di lavoro e nell’espletamento di una qualsiasi attività lavorativa, le condizioni di esercizio, infatti, possono determinare l’usura dei piani di calpestìo che influenzano la sicurezza di tutte le pavimentazioni, compromettendo la sicurezza di chiunque vi transiti, anche di quei lavoratori che indossano adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI).

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. all’art. 18 comma 1 ,lettera q, identifica il datore di lavoro, come unico soggetto obbligato a prendere appropriati provvedimenti per far sì che le misure tecniche adottate, non causino rischi per la salute e sicurezza, non solo per i propri dipendenti, ma anche per la popolazione. Il datore di lavoro ha anche il dovere di accertare che le condizioni dei luoghi di lavoro non deteriorino l’ambiente esterno, verificando periodicamente l’ assenza di rischi. La valutazione del rischio delle cadute in piano, rappresenta, quindi, un rischio fondamentale da valutare nel DVR aziendale.

Il parametro utilizzato per descrivere il grado di scivolosità di una superficie è il coefficiente di attrito radente statico o dinamico, (CoF), che corrisponde ad una grandezza adimensionale, derivante dalle caratteristiche dei materiali delle due superfici che vengono a contatto durante il cinematismo (suola scarpa/superficie pavimentazione). L’attrito radente statico o dinamico, è il frutto dell’interazione tra due superfici piane che rimangono a contatto mentre scorrono l’una rispetto all’altra ed il coefficiente di attrito è proporzionale alla forza, parallela alla superficie di contatto, che è necessaria applicare affiché si abbia moto relativo fra due corpi o la condizione di equilibrio. Maggiore è il coefficiente di attrito della superficie del rivestimento della pavimentazione, minore è la sua scivolosità. Al contrario, maggiore è il coefficiente di attrito, maggiore è anche la probabilità di inciampo.

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Fonte: Valutare il rischio di cadute in piano, Inail Direzione regionale Campania.

Erminia Attaianese1, Gennaro Bufalo6, Raffaele d’Angelo2, Gabriella Duca3, Gabriella De Margheriti3, Paola De Joanna1, Alfonso Giglio4, Liborio Mennella5, Ernesto Russo2

1    Università degli Studi di Napoli Federico II

2    Direzione regionale Campania-Contarp

3    Esperto in Fattori Umani

4    Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli

5    Avvocato Civilista, già Delegato OUA Organismo Unitario Avvocatura Italiana

6     UOT di Certificazione, Verifica e Ricerca di Napoli

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