le diciture sulle proprietà salutistiche e nutrizionale degli alimenti
Cos’è l’ etichettatura e claims salutistici e nutrizionali? Avete mai sentito parlare della parola claim? è un sostantivo inglese che significa appello o slogan ed è stato introdotto nel nostro vocabolario italiano grazie al suo impiego nel settore del marketing. Il claims salutistico e nutrizionale, che figura nell’ etichetta di un alimento, è la promessa che fa l’azienda produttrice al consumatore, attraverso il prodotto che viene pubblicizzato. E’ il testo di forza di una pubblicità, come ad esempio: dentrificio per denti più bianchi, formaggio senza grassi, ecc..
l’ etichettatura e claims salutistici e nutrizionali è però subordinato al rispetto di precise normative, in particolar modo se si contestualizzano nel settore alimentare e medico. La tematica dei claims è stata affrontata in primis dalla Unione Europea dietro la scrupolosa consulenza dell’ EFSA, con i regolamenti 1924/2006, il Reg.UE 432/2012, il REg.UE 353/2008, modificato dal “recente” Reg.UE 1169/2011. A livello nazionale, il nostro bel paese ha cercato di recepire i suddetti regolamenti , emanando i D.Lgs 109/1992, (Articolo 2 abrogato!) 206/2005 e 145/2007.
Secondo il Reg.UE 1924/2006, un claim nutrizionale deve evere allmeno queste caratteristiche:
1. Veritiero e basato su dati scientifici,
2. Non attribuisce all’alimento proprietà che prevengono, curano e/o guariscono malattie.
Citando l’ Articolo 3 del Reg UE 1924/2006, l’impiego dei claims non può indurre in errore il consumatore riguardo la natura di un prodotti, essere fuorviante (…..)
Il Regolamento 432/2012, ci viene in aiuto per quanto riguarda la compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari.
E’ costituito principalmente da un allegato in cui si determina la propietà salutistica che può essere menzionata per ogni singolo componente di un alimento, nonché le condizioni d’uso di tale indicazione, ad esempio:
Vitamina D
La vitamina D contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare
Questa indicazione deve essere utlizzata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D
(…)
Il recenre Reg.UE 1169/2011
Veniamo ora al “recente” Reg.UE 1169/2011, il quale è stato concepito per tutelare il consumatore durante le fasi di acquisto di un prodotto alimentare, concetto espresso in maniera chiara ed univoca nell’ Articolo 7 nelle pratiche leali d’ informazione, le quali non devono indurre in errore il consumatore (…….)
Nel regolamento, appare finalmente un concetto del tutto innovativo, ovvero l’ Unione Europea, responsabilizza l’ OSA sulla conformità dell’ etichettatura dei prodotti alimentare che commercializza, nell’ Articolo 8, in cui il regolamento, considera come professionista di settore ed in quanto tale non può non essere al corrente delle vigenti normative in materia di etichettatura dei prodotti alimentari (…).
Venendo, infine alla normativa nazionale, il nostro D.Lgs 109/1992, vede abrogato interamente l’ Articolo 2, in virtù dell’ entrata in vigore dell’ Articolo 7 del Reg.UE 1169/2011. Per ciò che riguarda le sanzioni per le violazioni di cui sopra, il Governo ha finalmente approvato il Decreto Legislativo 7 febbraio 2017, n. 27, in vigore dal 1° Aprile 2017. Il decreto riguarda le violazioni delle disposizioni del Regolamento CE 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Ancora una volta lo scopo del legislatore sarà quello di tutelare la salute pubblica e la buona fede dei consumatori. Se volete sapere come realizzare correttamente un’ etichetta di un prodotti alimentare, contattate il team di Studiolab. Etichettatura e claims salutistici e nutrizionali
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=nutrizione&menu=etichettatura
https://www.efsa.europa.eu/it/press/news/160118
Giuliano Vasciaveo
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