Sicurezza sul lavoro per bed and breakfast ed affittacamere

I bed and breakfast e gli affittacamere, sono strutture extra alberghiere, che differiscono dai più comuni hotel, per il numero massimo di stanze e la tipologia di alimenti che possono essere somministrati.

Queste tipologie di attività, sottraggono molta clientela al classico albergo, poiché offrono tariffe molto vantaggiose non sempre a scapito del confort e della accuratezza dell’ambiente in cui si è ospitati.

Il quesito che più frequentemente ci viene posto, riguarda la delicata questione della gestione della sicurezza alimentare e la sicurezza sul lavoro: I bed and breakfast e gli affittacamere, si devono attenere alle normative europee che regolamentano gli adempimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro? in merito a questo quesito, ci viene in soccorso il Regolamento Regionale n. 8 del 7 agosto 2015, http://www.regione.lazio.it/binary/rl_turismo/tbl_evidenza/TUR_RR_08_07_08_2015.pdf  il quale fa innanzitutto chiarezza distinguendo tutte le varie tipologie di strutture extra-alberghiere dal punto di vista fiscale, urbanistico, strutturale e igienico-sanitario. Il regolamento dà anche preziose indicazioni, su come gestirle al meglio.

Tutte queste tipologie di strutture hanno a che fare con la manipolazione e la somministrazione di cibo, nel momento in cui si serve la colazione alla propria clientela. E’ necessario, pertanto, che anche le strutture come bed and breakfast, affittacamere professionali e non, applichino l’autocontrollo alimentare attraverso il sistema h.a.c.c.p.  adeguandosi così al Reg.CE 852/2004 e a tutte quelle normative in materia di sicurezza alimentare. Redigere quindi il piano di autocontrollo alimentare e le campionature analitiche. 

E’ chiaro che gli operatori del settore alimentare e il personale alimentarista di queste strutture, debbano anche seguire un percorso formativo ai sensi della Delibera della Regione Lazio 825/2009, ovvero il cosiddetto corso h.a.c.c.p. a Roma sostitutivo del libretto di idoneità sanitaria. Per quanto riguarda invece il tema della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, tali strutture poiché inferiori ai 25 posti letto, dovranno attenersi al titolo III° del D.M. 10/3/98 e s.m.i.:

Documento di valutazione dei rischi,

Nomina RSPP,

Nomina e formazione addetti antincendio e primo soccorso,

Formazione generale + specifica per tutti i lavoratori,

Elezione e formazione RLS,

Posizionamento cartellonistica di sicurezza,

Installazione di estintori portatili ogni 200 mq di superficie utile.

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