è possibile effettuare il consumo sul posto nelle attività senza somministrazione?
In riferimento alla nota n. 2923.11 del 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico, si fa finalmente chiarezza su questa controversa questione, ovvero la possibilità o meno di far consumare sul posto, gli alimenti prodotti da pizzerie al taglio, laboratori di gastronomia fredda, panifici, ecc… che effettuino anche attività di vicinato. Per attivitià di vicinato s’ intende la rivendita di prodotti alimentari di produzione esterna, preconfezionati od imbottigliati in un momento precedenta alla vendita al dettaglio. Nelle suddette tipolgie di attività, è ammessa la sola somministrazione non assistita, ovvero in modalità self service, esclusivamente con stoviglie e posate a perdere. Una condizione necessaria affinchè ciò possa avvenire è il fatto che le sedute e i piani d’appoggio non siano abbinabli tra loro. A rafforzare questa disposizione, incorre anche l’ art. 3 comma 1, lettera f -bis, secondo cui, negli esercizi di vicinato, non può essere vietato il consumo sul posto di prodotti alimentari, purchè si rispettino i princìpi sopra menzionati, escludendo quindi, il servizio assisitito di somministrazione. L’ articolo 4 comma 2 -bis, estende la possibilità di consumo sul posto, anche ai panifici, con il rispetto dei medesimi requisiti. Infine, grazie al comma 8-bis dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche per gli avventori degli imprenditori agricoli, è consentito effettuare il servizio di somministrazione non assisita alle condizioni già espresse sopra.
Consumo sul posto nelle attività senza somministrazione, concetto che in realtà non è del tutto nuovo
Già nel 1991 con la legge n.287 del 25 Agosto, il consumo sul posto per gli esercizi di vicinato, era stato già espressamente regolamentato, distinguendolo nettamente da quello degli esercizi di somministrazione. Il legislatore si espresse chiaramente anche in merito all’ utilizzo di macchinari per le bevande alla spina e macchine industriali per il caffè di norma utilizzate nei ristoranti, vietandone categoricamente l’ uso.
Altre operazioni del tutto escluse sono la preparazione, trasformazione, cottura e manipolazione degli alimenti destinati al consumo sul posto, autorizzandone il solo riscaldamento e porzionamento.
Cerchiamo di essere chiari
Secondo le disposizioni di cui sopra, la non abbinabilità delle sedute e dei piani di appoggio, non deve essere intesa in senso dell’ambito spaziale del locale, ovvero non distatanti gli uni dagli altri, ma nel senso che normalmente non devono essere fruibili congiuntamente. In altre parole i piani di appoggio dovrebebro avere un’altezza tale da risultare scomodissimi per gli avventori, i quali a questo punto si troveranno a consumare il pasto seduti o in piedi.
Anche l’utilizzo di posate monouso è in realta da interpretare come la possibilità di utilizzare posate anche in acciaio, purchè queste siano utilizzate in maniera autonoma dagli avventori. Il prìncipio è sempre quello della somministrazione non assistita, che in questo caso non consente di apprecchiare le tavole degli avventori, ma solo il loro utilizzo autonomo e diretto.
Non penalizzare le attività di ristorazione
Il messaggio del legislatore è quello di non “penalizzare” chi, dopo alterne e lunghe vicende, effettua esercizio di somministrazione, in favore di chi furbamente offre posti a sedere con una semplice somunicazione telematica al SUAP.
Giuliano Vasciaveo
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