Incarico rspp esterno Roma. Studiolab offre un valido servizio relativo all’affidamento degli incarichi RSPP esterni.
In base all’art. 31 comma 1 del D.Lgs.81/2008, il datore di lavoro ha la facoltà nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno, il quale, per poter svolgere tale incarico, deve possedere i requisiti professionali indicati dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008.
Il servizio proposto da Studiolab comprende tutto ciò che è prescritto dall’art. 31, per la figura del RSPP, ovvero:
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- Assunzione dell’incarico di RSPP da parte di un tecnico specializzato, ed adempimento degli aspetti amministrativi correlati alla nomina, con redazione e compilazione della modulistica di nomina ed accettazione dell’incarico;
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- Individuazione dei fattori di rischio, redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’art.28, comma 2 in collaborazione con il medico competente, il RLS, il preposto e gli eventuali dirigenti e individuazione delle misure di prevenzione e protezione, commisurate alla natura dei rischi specifici individuati nei singoli gruppi omogenei di lavoratori;
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- Redazione delle procedure di sicurezza per le diverse attività del ciclo produttivo aziendale;
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- Elaborazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
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- Partecipazione alla riunione periodica aziendale cui all’art.35 D.Lgs.81/08;
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- Consulenza tecnica al datore di lavoro per la scelta degli idonei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori.
Incarico rspp esterno Roma
Per richiedere l’incarico rspp esterno ai tecnici di Studiolab, chiamaci al Numero Verde Gratuito 800910683.
Un datore di lavoro può designare più di un rspp?
Risposta della Commissione Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo12 del decreto legislativo n. 81/2008 del9 aprile 2008):
La Commissione osserva che la normativa citata, (articoli 2, 17 e 31 del D.Lgs.n.81/2008) “prevede la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi per ciascuna impresa o unità produttiva e che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi(RSPP)e ogni addetto (ASPP) sia nominato con atto formale. Riteniamo che il Servizio di Prevenzione e Protezione si consideri costituito nel momento in cui vengono nominati l’RSPP e l’eventuale addetto(ASPP)“. Inoltre, nel caso di imprese con più unità produttive (come definite all’articolo2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 81/2008)e di gruppi di imprese,“può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione“. Il datore di lavoro può richiedere a questo meccanismo l‘istituzione di un servizio e la designazione di dipendenti e responsabili”.