Legge 34/2026 e PMI: Analisi delle indicazioni operative INL (Nota n. 780)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso la recente nota n. 780, ha delineato le direttrici applicative relative alle disposizioni introdotte dalla Legge 34/2026 (cosiddetta “Legge annuale sulle PMI”). Il provvedimento interviene su snodi cruciali della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, richiedendo un tempestivo allineamento delle procedure aziendali da parte dei soggetti obbligati.

Di seguito si propone una disamina tecnica dei quattro assi di intervento previsti dal provvedimento, valutandone l’impatto pratico e i profili di responsabilità organizzativa.

Legge 34/2026 e PMI: semplificazione dei Modelli Organizzativi per le PMI

    Il legislatore introduce una prospettiva di razionalizzazione degli adempimenti per le realtà aziendali di minori dimensioni. Nello specifico, si demanda all’INAIL il compito di elaborare e definire nuovi “modelli organizzativi semplificati”. L’intento normativo è agevolare l’adozione di sistemi di gestione (MOG) all’interno delle PMI, coniugando l’efficacia delle misure preventive con uno snellimento degli oneri formali e documentali.

    Lavoro Agile: l’omessa informativa assume rilevanza penale

    L’aggiornamento di maggior impatto sanzionatorio riguarda le prestazioni rese in regime di smart working. La norma sancisce in modo inequivocabile che la mancata consegna dell’informativa scritta annuale – relativa ai rischi generali e specifici connessi a tale modalità di esecuzione della prestazione – integra gli estremi di un illecito di natura contravvenzionale. Si configura, pertanto, una diretta esposizione a sanzioni penali (arresto o ammenda) in capo a datore di lavoro e dirigenti. Si rende cogente un audit interno per verificare la tracciabilità documentale e l’avvenuta sottoscrizione delle informative da parte di tutti i lavoratori coinvolti.

    Formazione in costanza di ammortizzatori sociali

    Il testo consolida il legame tra le misure di sostegno al reddito e l’assolvimento degli obblighi formativi. Viene esplicitato che il lavoratore beneficiario di trattamenti di cassa integrazione, è tenuto a partecipare attivamente a percorsi di formazione o riqualificazione professionale, ivi compresi gli aggiornamenti obbligatori in materia di salute e sicurezza. Un rifiuto ingiustificato comporta la decadenza dal beneficio economico, principio che ribadisce il carattere inderogabile dell’addestramento e della formazione, anche durante la sospensione dell’attività lavorativa.

    Attrezzature di lavoro: verifiche periodiche e deroghe RCA

    L’ultimo ambito di intervento concerne la gestione tecnica delle attrezzature. Sotto il profilo dei controlli, il legislatore interviene ribadendo l’obbligo di verifica periodica triennale per specifiche categorie di macchine, tra cui le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) e determinate attrezzature destinate al comparto agricolo.


    Sotto il profilo amministrativo, invece, si introduce un alleggerimento dei costi aziendali: viene sancito l’esonero dall’obbligo di copertura assicurativa RCA per i veicoli (quali carrelli elevatori e macchine agricole), impiegati esclusivamente all’interno di aree aziendali private, capannoni e magazzini il cui accesso sia fisicamente inibito alla pubblica circolazione.

    Considerazioni conclusive

    L’impianto della Legge 34/2026, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, impone un approccio gestionale rigoroso. Pur introducendo elementi di potenziale semplificazione e sgravi operativi per le PMI, la norma inasprisce severamente il regime sanzionatorio su specifiche inadempienze documentali, prima fra tutte l’informativa per i telelavoratori. Un audit tempestivo da parte del RSPP aziendale e un eventuale aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) risultano passaggi ineludibili per garantire la piena compliance normativa.

    Articolo redatto da Giuliano Vasciaveo RSPP formatore Sicurezza nei Luoghi di Lavoro