Quando i Dirigenti di Funzione Rispondono degli Infortuni Anche Senza Delega (D.Lgs. 81/08)

Nel panorama della sicurezza sul lavoro, una delle convinzioni più diffuse, e giuridicamente più pericolose — è che la responsabilità penale per infortuni o malattie professionali ricada sui livelli manageriali intermedi solo in presenza di una formale delega di funzioni redatta ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/2008.

Un’analisi rigorosa della normativa e della giurisprudenza della Suprema Corte smentisce categoricamente questa tesi. I dirigenti di funzione (come il Responsabile di Produzione, il Direttore Tecnico o il Capo Manutenzione), assumono una posizione di garanzia originaria, diventando diretti destinatari degli obblighi prevenzionali in virtù del loro inquadramento e dei poteri concretamente esercitati nel perimetro aziendale.

La Posizione di Garanzia Originaria: Il Ruolo del Dirigente ex Art. 2

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) del Testo Unico Sicurezza, il dirigente è colui che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Questa “investitura”, che trova spesso riscontro anche nell’applicazione del principio di effettività (art. 299 D.Lgs. 81/08), genera responsabilità iure proprio.

La giurisprudenza della Cassazione Penale a Sezioni Unite (si veda la storica Sentenza n. 38343/2014, nota come “caso Thyssenkrupp”), traccia un solco inequivocabile: le figure dei garanti possiedono una sfera di responsabilità originaria che non necessita di deleghe per essere pienamente operante. Essa promana direttamente dal ruolo ricoperto all’interno dell’organigramma aziendale, che gli ispettori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) vanno puntualmente a verificare in sede di inchiesta infortuni.

Analisi della Giurisprudenza di Legittimità: Condanne Senza Delega

In sede di dibattimento penale, non è infrequente assistere a condanne di dirigenti aziendali per reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, pur in assenza del trasferimento di funzioni di cui all’art. 16.

Il Caso del Responsabile Manutenzione e il Potere di Blocco

In un’emblematica pronuncia (Cass. Pen., Sez. IV, n. 37803/2021), la Suprema Corte ha confermato la condanna di un Responsabile Manutenzione per aver omesso di vigilare sui comportamenti e per non aver impedito l’uso di un macchinario privo di un micro-interruttore di sicurezza. La linea difensiva incentrata sulla “mancanza di autonomia di spesa” si infrange sistematicamente contro un principio cardine: anche in assenza di budget, il dirigente di funzione ha l’obbligo ineludibile di segnalare formalmente le anomalie e, qualora sussista un pericolo grave, di inibire l’uso dei macchinari o interdire l’area. L’inerzia equivale a tolleranza, e la tolleranza consolida il nesso causale dell’infortunio.

Il Responsabile di Produzione e le Procedure di Sicurezza

Altrettanto severa è la lettura della Cassazione in merito alle mansioni del Responsabile di Produzione (es. Sent. n. 20576/2011). In un caso di infortunio mortale derivato da un macchinario privo delle segregazioni previste dall’Allegato V del Testo Unico, i manager sono stati condannati per culpa in vigilando, (non aver garantito il rispetto delle procedure). I Giudici hanno peraltro ribadito un assioma noto agli esperti del settore: la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che svolge una funzione puramente consultiva, non esime in alcun modo il Datore di Lavoro o i dirigenti dalle rispettive colpe dirette nell’omessa valutazione dei rischi e messa in sicurezza dell’impianto.

Cosa Deve Fare Operativamente il Dirigente per Tutelarsi?

La governance della sicurezza sul lavoro non tollera compartimenti stagni. Per non incorrere in profili di colpa, il dirigente deve tradurre la propria posizione di garanzia in azioni tangibili:

  1. Vigilanza continua (e dimostrabile): Assicurare che le procedure descritte nel DVR aziendale vengano pedissequamente seguite dagli operatori (gruppi omogenei di lavoratori), richiamando disciplinarmente chi omette di utilizzare i DPI o elude i sistemi di protezione.
  2. Flusso comunicativo: Interfacciarsi con Datore di Lavoro e RSPP documentando (tramite e-mail o piattaforme gestionali) le carenze strutturali, organizzative o tecniche dei reparti di competenza.
  3. Sospensione delle attività: Esercitare in autonomia il blocco delle attività pericolose. Si tratta di un dovere derivante dall’inquadramento normativo stesso, svincolato dal possesso di autonomia finanziaria.

Conclusioni: L’Architettura delle Responsabilità nel D.Lgs. 81/08

La “delega di funzioni” trasferisce specifici obblighi dal Datore di Lavoro a un delegato dotato di requisiti e budget, ma non depotenzia in alcun modo l’obbligo di garanzia iure proprio del Dirigente di funzione (art. 2). Al momento dell’assunzione di un incarico tecnico o produttivo apicale, scatta automaticamente l’obbligo di tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori coordinati. L’ordinamento, insomma, esige che ogni anello della catena gerarchica si attivi concretamente per neutralizzare i rischi, rispondendo in prima persona in caso di miopia gestionale o tolleranza di prassi lavorative insicure.

Articolo redatto da Giuliano Vasciaveo RSPP e formatore Sicurezza nei Luoghi di Lavoro