Formati come Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
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Il costo del corso RLS a Roma con Studiolab Consulenze è di 190,00 €.
| Corso o Servizio | Modalità | Durata | Prezzo | Azione |
|---|---|---|---|---|
| Prima Emissione Attestato | e-learning/videoconf. | 32 ore | € 190,00 i.c. | Vedi corso |
| Aggiornamento RLS (aziende 15-50 lav.) | e-learning / videoconf. | 4 ore | € 75,00 i.c. | Vedi corso |
| Aggiornamento RLS (aziende +50 lav.) | e-learning / videoconf. | 8 ore | € 80,00 i.c. | Vedi corso |
Studiolab Consulenze propone i suoi corsi RLS per aziende a Roma con un approccio pensato per garantire massima flessibilità e valore formativo.
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Il corso RLS Roma è un percorso formativo obbligatorio per i lavoratori eletti o designati come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), figure previste dal D.Lgs. 81/08. Il corso ha l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per rappresentare efficacemente i colleghi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Studiolab Consulenze eroga il corso in modalità e-learning o in videoconferenza, con rilascio di attestato valido in tutta Italia, erogando anche corsi di aggiornamento per RLS di 4 e 8 ore, che descriviamo di seguito.
Il corso RLS da 32 ore, obbligatorio per tutti i lavoratori nominati RLS per la prima volta, è un percorso formativo completo che fornisce una panoramica dettagliata sulla normativa in materia di sicurezza, diritti e doveri dell’RLS, tecniche di valutazione dei rischi e modalità di intervento in azienda.
L’aggiornamento RLS da 4 ore è il percorso annuale obbligatorio riservato ai rappresentanti che operano in aziende con un massimo di 50 dipendenti.
Il corso si focalizza su argomenti chiave come:
Nelle aziende con più di 50 lavoratori, l’aggiornamento annuale da 8 ore è fondamentale per garantire che l’RLS mantenga competenze adeguate alla complessità organizzativa.
Il percorso formativo si concentra su temi avanzati, tra cui:
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la figura eletta o designata per rappresentare i lavoratori su tutti gli aspetti che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro.
La sua istituzione è un diritto dei lavoratori, non una concessione del datore di lavoro.
Il ruolo del RLS è cruciale: agisce come intermediario tra l’azienda e i colleghi, promuovendo una cultura della prevenzione attiva. Le sue funzioni sono di natura consultiva e propositiva, mai esecutiva.
La legge, in particolare l’articolo 50 del D.Lgs. 81/08, definisce chiaramente le sue attribuzioni, garantendogli gli strumenti per partecipare attivamente al sistema di gestione della sicurezza aziendale.
Sì, la presenza del RLS è obbligatoria in tutte le aziende o unità produttive in cui sia presente almeno un lavoratore.
Infatti, l’articolo 47 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza deve essere garantita in ogni luogo di lavoro, senza alcuna soglia minima di dipendenti.
La definizione di “lavoratore” è molto ampia e include diverse tipologie contrattuali, con la sola esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari.
Il numero minimo di RLS è stabilito per legge in base alle dimensioni dell’azienda, come specificato dall’articolo 47, comma 7, del D.Lgs. 81/08. La normativa prevede:
È importante sottolineare che questi sono i numeri minimi. I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) possono prevedere un numero maggiore di rappresentanti in base alle specificità del settore.
Le modalità di elezione del RLS variano in funzione del numero di lavoratori presenti in azienda:
Il ruolo del datore di lavoro è quello di promuovere e facilitare il processo elettorale, ma non può in alcun modo nominare o scegliere il rappresentante, poiché tale prerogativa spetta esclusivamente ai lavoratori.
L’articolo 50 del D.Lgs. 81/08 elenca dettagliatamente le attribuzioni del RLS. Tra i suoi compiti e diritti principali figurano:
Il termine “preventivamente” è fondamentale: implica che il coinvolgimento del RLS debba avvenire nella fase decisionale, prima che le scelte siano finalizzate. Ad esempio, il datore di lavoro deve coinvolgere il RLS nel processo di valutazione dei rischi, non semplicemente consegnargli un DVR già completato.
Questo trasforma il ruolo del RLS da semplice controllore a partecipante attivo e integrante del sistema di gestione della sicurezza aziendale.
No, la normativa stabilisce una chiara incompatibilità tra il ruolo di RLS e quelli di Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto (ASPP).
Questa separazione è fondamentale per evitare conflitti di interesse e garantire un corretto equilibrio nel sistema di prevenzione aziendale.
Infatti, l’RLS rappresenta le istanze dei lavoratori, mentre l’RSPP agisce come consulente tecnico del datore di lavoro, che ha a sua volta obblighi legali distinti e non delegabili.
No, l’assenza di candidati interni non esonera l’azienda dai suoi obblighi. Se i lavoratori non eleggono un RLS, le sue funzioni vengono esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
L’RLST è una figura che opera a livello territoriale, designata da organismi paritetici, per coprire le aziende prive di una rappresentanza interna. In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo a un apposito fondo per finanziare l’attività dell’RLST.
Questo meccanismo di “fallback” dimostra un principio fondamentale: non può esistere un rapporto di lavoro senza una forma di rappresentanza per la sicurezza. Il sistema è concepito per essere ineludibile, e la responsabilità del datore di lavoro è attivare e supportare il sistema previsto dalla legge, sia esso interno (RLS) o esterno (RLST).
Una volta che il RLS è stato eletto o designato, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare il suo nominativo all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).
Questa comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura online disponibile sul sito dell’Istituto.
La mancata comunicazione del nominativo del RLS è soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria.
I contenuti minimi della formazione sono definiti dall’articolo 37, comma 11, del D.Lgs. 81/08 e si articolano generalmente in quattro moduli principali:
L’inclusione di un modulo sulla comunicazione rivela che il legislatore vede l’RLS non solo come un tecnico, ma come una figura diplomatica e relazionale. La sua efficacia non dipende solo dalla capacità di identificare un rischio, ma anche dall’abilità nel comunicarlo e nel presentare proposte costruttive. La formazione è quindi concepita per costruire un mediatore e un facilitatore, un ponte tra le parti, piuttosto che un semplice “vigilante”.
Il D.Lgs. 81/08 non definisce esplicitamente la durata dell’aggiornamento per le aziende con meno di 15 dipendenti, creando un apparente “vuoto normativo”. Tuttavia, questo non significa che l’obbligo sia assente.
L’articolo 37 impone che la formazione sia sempre aggiornata in relazione all’evoluzione dei rischi. Poiché ogni azienda, anche piccola, può introdurre nuove attrezzature o processi, l’aggiornamento rimane un obbligo sostanziale per garantire che la formazione del RLS sia sempre adeguata.
La prassi più sicura e consigliata dagli esperti è seguire volontariamente lo standard minimo delle 4 ore annuali. Ignorare l’aggiornamento basandosi sul silenzio della legge rappresenta una “trappola di conformità” che espone le microimprese a un rischio legale significativo in caso di ispezione.
L’attestato del corso base di 32 ore non “scade” formalmente, ma il mancato aggiornamento annuale rende il RLS non più conforme ai requisiti di legge per ricoprire il suo ruolo.
Di conseguenza, il RLS non può esercitare legittimamente le sue funzioni e il datore di lavoro risulta inadempiente rispetto all’obbligo di garantire una formazione adeguata, esponendosi a sanzioni.
In caso di mancati aggiornamenti protratti per più anni, la soluzione più sicura è ripetere l’intero corso base di 32 ore per sanare la situazione e garantire una preparazione completa e attuale.
La validità legale della formazione RLS in modalità e-learning (asincrona) è condizionata e non universale.
Secondo l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, questa modalità è permessa solo ed esclusivamente se il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato in azienda lo prevede espressamente. In assenza di tale previsione, la formazione RLS online è di fatto non consentita.
L’onere della verifica ricade interamente sul datore di lavoro. Scegliere un corso e-learning senza aver prima controllato il proprio CCNL significa rischiare che la formazione venga considerata nulla in caso di controllo, con tutte le relative conseguenze sanzionatorie.
È essenziale distinguere tra le due principali modalità di formazione a distanza:
La differenza risiede nel livello di interattività. In caso di dubbio sulla validità dell’e-learning per il proprio CCNL, la scelta più sicura per garantire la conformità legale è sempre optare per un corso in aula o in videoconferenza sincrona.










