Il Rinnovo HACCP a Roma è obbligatorio con una frequenza almeno biennale, al fine di certificare che i lavoratori delle imprese del settore food, operino consapevolmente dal punto di vista della sicurezza alimentare.
Frequentare il corso HACCP a Roma, è dunque obbligatorio per tutti coloro che vogliano lavorare a contatto diretto o indiretto con alimenti. Non si fanno distinzioni sulla tipologia di mansione: dal cameriere, magazziniere, addetto mensa, per arrivare allo chef stellato.
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Quindi, ogni lavoratore, (a prescindere dal suo inquadramento contrattuale, compresi i tirocinanti e gli stagisti), operanti all’interno di un’azienda che vende, immagazzina o somministra prodotti alimentari, è obbligato a seguire un corso di formazione per l’autocontrollo aziendale (HACCP), della durata minima di sei ore.
La normative europee e italiane, prevedono che anche il titolare dell’azienda, definito OSA, (ovvero operatore del settore alimentare), debba formarsi adeguatamente. Il corso haccp, in questo caso, dovrà avere una durata minima di venti ore.
Obbligo attestato HACCP per bar, ristoranti e camerieri.
L’obbligo di conseguire l’attestato Haccp a Roma, in Italia e nella Regione Lazio, è disciplinato dalla direttiva Europea 2005/36/CE, recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 206/2007, secondo il quale ogni lavoratore del settore alimentare, deve conoscere i rischi relativi alla manipolazione degli alimenti e come prevenirli, applicando i sette princìpi del sistema HACCP.
A certificazione delle conoscenze acquisite, gli alimentaristi devono essere in possesso di un attestato di partecipazione da detenere nel Manuale HACCP aziendale, a disposizione degli organi di controllo. Ottenuto l’attestato haccp, l’addetto è nelle condizioni di poter lavorare, senza che l’azienda corra il rischio di vedersi comminata una sanzione amministrativa, in seguito ai controlli dell’autorità competente.
Quali sono le sanzioni ad un’azienda che non esegue i corsi HACCP per alimentaristi obbligatori?
Le sanzioni per gli inadempimenti al sistema HACCP, (tra cui il mancato conseguimento dell’attestato HACCP e la redazione del Manuale HACCP), sono normate in Italia dal decreto legislativo 193/2007, il quale all’Art. 5 paragrafo 6, così recita:
“Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare operante ai sensi regolamenti CE 852/2004 e 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria, che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui l’allegato II (2) al regolamento CE 852/2004 e altri requisiti specifici previsti dal regolamento CE 853/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro”.
Alcuni titoli di studio esonerano dal conseguimento dell’attestato HACCP, come i diplomati negli Istituti Alberghieri e i laureati in materie tecnico-scientifiche, che abbiano acquisito durante il percorso di studio, le nozioni sul sistema Haccp.