1. I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta, nonché i prodotti non costituenti unita’ di vendita ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2,
lettera e), del regolamento in quanto generalmente venduti previo frazionamento ancorché posti in confezione o involucro protettivo, esclusi gli alimenti di cui al comma 8 forniti dalle collettività, devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite in materia dai disciplinari di produzione per i prodotti DOP e IGP. Le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate imballaggio.
2. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per i prodotti non preimballati da norme nazionali e dell’Unione europea, sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni,
che, nel caso di fornitura diretta alle collettività, possono essere riportate su un documento commerciale, anche in modalità telematica: Le informazioni obbligatorie minime sono:
Registro degli ingredienti dei prodotti sfusi
SANZIONI NUOVO DECRETO 231 SULLE INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA PER I PRODOTTI SFUSI, SOMMINISTRATI E ALLERGENI
Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti non preimballati:
1. L’operatore del settore alimentare che viola le disposizioni in materia di vendita dei prodotti non pre-imballati (sfusi) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che omette, nella vendita dei prodotti non pre-imballati e degli alimenti non preimballati serviti dalle collettività, l’indicazione delle sostanze o prodotti allergizzanti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
COME EVITARE LE SANZIONI
I titolari di imprese alimentari dovranno, pertanto, adeguarsi al nuovo decreto entro il 9 Maggio 2018.
Per maggiori informazioni su come evitare le salatissime sanzioni e adempiere correttamente al nuovo decreto, contattaci al Numero Verde Gratuito 800910683 oppure inviaci una e-mail.
Giuliano Vasciaveo
© Riproduzione riservata
Compila il modulo contatti e richiedi assistenza specializzata
[contact-form-7 id=”2760″ title=”Richiedi Assistenza Personalizzata”]