Registro degli ingredienti dei prodotti sfusi

Registro degli ingredienti dei prodotti sfusi
Vuoi sapere come comunicare correttamente le informazioni alla clientela per gli alimenti che vendi sfusi a peso o previo frazionamento e per gli alimenti che somministri?
Queste modalità sono tutt’ora normate dall’articolo 16 del nostro D.Lgs. 109 del 1992, il quale dà indicazioni chiare ed univoche in merito.
Entro il 9 Maggio 2018, però, il decreto 109 andrà in pensione in favore del Decreto 231, che finalmente recepisce il Reg.UE 1169/2011 e definisce anche salatissime sanzioni per la sua violazione, fino a € 24.000.
Si riporta un estratto del nuovo Decreto 231
Vendita di prodotti non preimballati (sfusi)

1. I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta, nonché i prodotti non costituenti unita’ di vendita ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2,
lettera e), del regolamento in quanto generalmente venduti previo frazionamento ancorché posti in confezione o involucro protettivo, esclusi gli alimenti di cui al comma 8 forniti dalle collettività, devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite in materia dai disciplinari di produzione per i prodotti DOP e IGP. Le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate imballaggio.

2. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per i prodotti non preimballati da norme nazionali e dell’Unione europea, sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni,
che, nel caso di fornitura diretta alle collettività, possono essere riportate su un documento commerciale, anche in modalità telematica: Le informazioni obbligatorie minime sono:
a) la denominazione di vendita;
e molto altro ancora…
Per i prodotti di gelateria, pasticceria, panetteria, gastronomia, ci  sono però indicazioni più specifiche riguardo la possibilità di redigere UN REGISTRO DEGLI INGREDIENTI (…)
Il nuovo decreto 231, affronta anche la spinosa questione della comunicazione al cliente finale degli alimenti allergizzanti, non solo dei prodotti sfusi, ma anche di quelli somministrati, un tema sul quale si è espresso anche il Ministero della Salute con una circolare del 2015.

Registro degli ingredienti dei prodotti sfusi

SANZIONI NUOVO DECRETO 231 SULLE INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA PER I PRODOTTI SFUSI, SOMMINISTRATI E ALLERGENI

Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti non preimballati:

1. L’operatore del settore alimentare che viola le disposizioni in materia di vendita dei prodotti non pre-imballati (sfusi) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che omette, nella vendita dei prodotti non pre-imballati e degli alimenti non preimballati serviti dalle collettività, l’indicazione delle sostanze o prodotti allergizzanti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

COME EVITARE LE SANZIONI

I titolari di imprese alimentari dovranno, pertanto, adeguarsi al nuovo decreto entro il 9 Maggio 2018.

Per maggiori informazioni su come evitare le salatissime sanzioni e adempiere correttamente al nuovo decreto, contattaci al Numero Verde Gratuito 800910683 oppure inviaci una e-mail.

Giuliano Vasciaveo

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